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Tutti i cittadini sposati che intendono chiedere il divorzio.
Questa procedura può essere utilizzata a condizione che :
- vi sia accordo tra i richiedenti;
- non vi siano figli minori o maggiorenni non ancora economicamente autosufficienti oppure incapaci o portatori di handicap grave;
- l’accordo non contenga patti di trasferimento patrimoniale.
Come fare
Presentare la richiesta presso gli uffici.
E’ competente l’Ufficiale di Stato Civile del comune di residenza di uno dei coniugi o del comune presso cui l’atto di matrimonio è stato iscritto o trascritto
Cosa serve
Presentare la richiesta presso gli uffici
Cosa si ottiene
Separazione/Divorzio
Tempi e scadenze
I coniugi possono separarsi consensualmente o d’accordo divorziare (far cessare gli effetti civili del matrimonio religioso ovvero ottenere lo scioglimento del matrimonio civile) ed anche ottenere la modifica concorde delle condizioni di separazione o di divorzio comparendo innanzi al Sindaco in qualità di Ufficiale dello Stato Civile o ad un suo delegato.
L’Ufficiale dello Stato Civile quando riceve la dichiarazione dei coniugi fissa una comparizione avanti a sé per la conferma dell’accordo non prima di 30 giorni.
Se i coniugi compaiono e confermano l’accordo questo tiene luogo del corrispondente provvedimento giudiziario.
Accedi al servizio
Puoi accedere a questo servizio contattando o recandoti presso l'ufficio competente.
Condizioni di servizio
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