Da questo rapporto derivano degli obblighi e dei diritti, alcuni dei quali coincidono con quanto deriva dal vincolo matrimoniale. Ad esempio, c’è ‘obbligo di collaborazione e di contribuzione alla gestione familiare (anche economica) ma non discende l’obbligo di fedeltà.
Ulteriori aspetti comuni riguardano il regime successorio, che è quello della comunione dei beni salvo sia diversamente stabilito dalle parti. Inoltre, dal punto di vista successorio, l’unione civile garantisce il diritto alla legittima, allo stesso modo del superstite al coniuge defunto. Infine, lo scioglimento dell’unione civile non comporta un periodo di separazione, avendo effetti immediati.