É il certificato che attesta l'iscrizione del richiedente nelle liste elettorali del comune di residenza.
Per i cittadini italiani residenti nel territorio comunale l'iscrizione nelle liste elettorali avviene d'ufficio in presenza dei requisiti necessari per il godimento dei diritti politici (compimento maggiore età, mancanza di cause ostative quali la sottoposizione a misure di sicurezza detentive, misure di prevenzione o libertà vigilata, interdizione dai pubblici uffici). Per i cittadini stranieri appartenenti alla Comunità Europea l'iscrizione nelle apposite liste elettorali aggiunte per le elezioni europee o per le elezioni comunali avviene su richiesta.
E' il certificato necessario per presentare la propria candidatura in qualsiasi consultazione elettorale, sia politica che amministrativa, e va allegato alla lista dei candidati in sede di presentazione della stessa. E' inoltre necessario in occasione della raccolta di sottoscrizioni a sostegno di proposte referendarie, di iniziativa legislativa popolare e di presentazione delle candidature alle elezioni. In questa ipotesi i promotori della raccolta (candidati, gruppi politici, ecc.) debbono presentare le liste dei sottoscrittori all'Ufficio Elettorale e hanno diritto di ottenere i relativi certificati d'iscrizione nelle liste elettorali, anche in forma collettiva, nel termine improrogabile di 24 ore dalla richiesta (48 in caso di referendum popolare).
Il certificato di iscrizione alle liste elettorali non è mai sostituibile con l'autocertificazione.
In occasione di presentazione di candidature l'Ufficio potrà rimanere aperto anche in orario continuato e durante i giorni festivi.
Riferimenti legislativi: T.U. 20.3.1967 n. 223 "Disciplina dell'elettorato attivo e della tenuta e revisione delle liste elettorali"; L. 25.5.1970 n. 147 "Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sull'iniziativa legislativa del popolo"; T.U 30.3.1957 n. 361 "Norme per la elezione della Camera dei Deputati"; L. 17.2.1968 n. 108 "Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale"; T.U. 16.5.1960 n. 570 "Norme per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali" e s.m.i.