ELEZIONI EUROPEE - Informazioni

Elezione dei membri del Parlamento Europeo

Descrizione

Nelle giornate dell'8 e 9 Giugno 2024 si terranno le elezioni per il rinnovo dei membri del Parlamento Europeo

Si potrà votare:

  • sabato 8 Giugno dalle ore 14:00 alle ore 22:00;
  • domenica 9 Giugno dalle ore 7:00 alle ore 23:00.

Le elezioni europee del 2024 si terranno nei 27 stati membri dell’Unione europea tra il 6 e il 9 giugno. Tutti i Paesi inizieranno però lo spoglio dei voti alle 23.00 del 9 giugno, in modo tale da rendere lo scrutinio una procedura simultanea in tutta l'Unione.
Le elezioni europee del 2024 rappresenteranno la decima tornata elettorale per il Parlamento europeo: il primo voto risale al 1979.

Il Parlamento UE ha realizzato una pagina dedicata con tutte le informazioni di dettaglio, sul numero di membri eletti, le modalità di elezione, i candidati, le soglie di sbarramento, le circoscrizioni europee, ecc.


Circoscrizioni:

Il territorio nazionale italiano è suddiviso in 5 circoscrizioni plurinominali assegnatarie di un numero di seggi variabili a seconda della popolazione.
Ogni circoscrizione comprende molteplici regioni, secondo il seguente elenco:

  1. Italia nord-occidentale (Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia);
  2. Italia nord-orientale (Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna);
  3. Italia centrale (Toscana, Lazio, Umbria, Marche);
  4. Italia meridionale (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria);
  5. Italia insulare (Sicilia, Sardegna).

Il complesso delle circoscrizioni elettorali forma il collegio unico nazionale.
Il numero dei rappresentanti spettante all'Italia nel Parlamento europeo nella prossima legislatura è 76. .Secondo il decreto del 1º aprile 2009, l'assegnazione teorica (vedi sotto) dei seggi alle circoscrizioni è la seguente:

  • I. Italia nord-occidentale: 20;
  • II. Italia nord-orientale: 15;
  • III. Italia centrale: 15;
  • IV. Italia meridionale: 18;
  • V. Italia insulare: 8.

Il sistema di voto:

Sempre secondo il modello politico vigente nel 1979, tale legge prevede il voto di preferenza plurimo per i candidati della lista: ogni elettore può esprimere il proprio gradimento fino a tre candidati, e gli stessi vengono proclamati eletti, nel limite degli scranni ottenuti da ogni lista circoscrizionale, secondo la graduatoria di consensi ottenuta. Le preferenze vanno espresse a candidati di genere diverso, pena l'annullamento della terza preferenza. Nel caso fossero presenti nella medesima lista candidati con uguale cognome, va obbligatoriamente segnato sulla scheda anche il nome di colui al quale si desidera offrire la preferenza.

Il voto è permesso ad ogni cittadino italiano che abbia compiuto il 18º anno di età e che sia iscritto nelle liste elettorali. Sono anche elettori i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea che, a seguito di formale richiesta presentata entro 90 giorni dalla elezione, abbiano ottenuto l'iscrizione nella lista elettorale del comune italiano di residenza.

 

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Pagina aggiornata il 27/06/2024