L’esercizio della pesca professionale e dilettantistica nelle acque della regione, ad eccezione di quelle denominate acque pubbliche in disponibilità privata, ai sensi della L.R. 37/2006 e del Regolamento approvato con D.P.G.R. 10 gennaio 2012, n. 1/R, è subordinata al possesso di una delle seguenti licenze:
- licenza di tipo A per la pesca professionale (licenza per la pesca con tutti gli attrezzi)
- licenza di pesca di tipo B e D dilettantistica (licenza per la pesca con canna con o senza mulinello, con uno o più ami, tirlindana, bilancia di lato non superiore a m.1,5)
- permesso di pesca temporaneo
La licenza di tipo A per la pesca professionale, è rilasciata dalla Citta Metropolitana di Torino o dalla Provincia di residenza a seguito della dimostrazione di avvenuta costituzione dell’impresa di pesca e del pagamento delle tariffe della tassa di rilascio e della tassa e soprattassa annuale regionale per la licenza di tipo A. Ha validità di sei anni decorrenti dalla data di rilascio.
La licenza di tipo B per la pesca dilettantistica è costituita dalle ricevute di versamento delle tariffe della tassa e soprattassa annuale regionale per la licenza di tipo B.
Gli effetti della licenza di pesca dilettantistica decorrono dal versamento della tassa e soprattassa regionale e hanno validità di trecentosessantacinque giorni.
Sono esonerati dal pagamento della tassa e soprattassa regionale per l’esercizio della pesca dilettantistica, nelle acque libere del territorio della Regione Piemonte, i cittadini italiani minori di anni 14 ed i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate). Tali esenzioni hanno validità esclusivamente sul territorio della Regione Piemonte. Coloro che intendono praticare la pesca dilettantistica nelle altre regioni debbono attenersi alle disposizioni in esse vigenti.
La licenza di tipo D per la pesca dilettantistica da parte di stranieri è costituita dalla ricevuta di versamento della tassa di rilascio per la licenza di tipo D. Tale licenza è rilasciabile unicamente a cittadini stranieri; i suoi effetti decorrono dal versamento della tassa di concessione e hanno validità di tre mesi.